Alla scoperta dei sistemi di governo europei: il caso austriaco
11 Marzo 2017
L’Austria si è data una forma istituzionale che preserva la tradizione federalista dei paesi di lingua tedesca mantenendo ,allo stesso tempo ,un forte potere centrale di garanzia unitaria nella figura del Presidente Austriaco, eletto direttamente dalla popolazione austriaca. In questo articolo analizzeremo, provando a sintetizzare, la forma di stato dell’Austria.
L’Assemblea Federale Austriaca: Nationalrat (Consiglio Federale) e Bundesrat (Consiglio Federale)
Il Parlamento Federale Austriaco è diviso in due camere con diverse funzioni. Il Consiglio Nazionale (Nationalrat) composto da 183 membri e dal Consiglio Federale composta dai rappresentanti dei parlamenti provinciali (Landtag) dei Land inviati alla Camera Alta. Il Nationalrat elegge tra i suoi membri il primo, il secondo e il terzo presidente del Consiglio Federale.La durata in carica dei membri del Bundesrat corrisponde a quella delle rispettive legislature provinciali. I Rappresentanti vengono eletti in base al rapporto della popolazione presente negli stati federati.
Mentre la Camera Bassa, il Consiglio Federale, è composto da 183 membri eletti direttamente.
Il Bundesrat può opporsi ad alcuni disegni di legge approvati dal Consiglio Nazionale. Il Bundesrat ha potere di ratifica sui trattati internazionali che possono essere bloccati con un veto sospensivo revocabile solamente con una seconda deliberazione del Consiglio Nazionale (Nationalrat).
Il Veto del Bundesrat si applica anche sulle leggi o disposizioni costituzionali che pongano limiti alla funzione legislativa dei Länder. Altro potere è quella di modificare le disposizioni del regime di rappresentanza nello stesso Bundesrat. La Presidenza del Bundesrat spetta ,a rotazione, ai Länder secondo ordine alfabetico. La legislatura del Nationalrat dura 4 anni.
Il Presidente Federale
Il Presidente Federale è eletto direttamente dal Popolo. Ha funzioni prettamente rappresentative nonostante ha la funzione di nominare e revocare il Cancelliere Federale. Il Presidente Federale non può appartenere a nessun organo rappresentativo e non può esercitare nessuna professione lavorativa.
Il Presidente della Repubblica riceve i diplomatici esteri ,nomina i rappresentanti consolari all’estero e firma i trattati internazionali, nomina i funzionari federali e gli ufficiali dell’esercito federale, la concessione della grazia e la riduzione delle pene.
Il Governo Federale
Il Governo è retto dal Cancelliere Federale che riceve la nomina dal Presidente della Repubblica è deve ottenere la fiducia dal Consiglio Nazionale (Nationalrat).
La normativa costituzionale: autonomie e tutela storico-culturale
La normativa costituzionale austriaca brilla per la straordinaria assenza di garanzie costituzionali fondamentali per le autonomie territoriali. Va ricordato che ,giustificando il sistema austriaco, i Länder vennero inglobati nello stato austriaco post-austro-ungarico senza particolari contropartite e senza voce in capitolo per quanto riguardava la revisione della carta costituzionale.
Attualmente ,per la modifica della Costituzione ,è sufficiente l’approvazione del Nazionalrat (la Camera Bassa composta da 183 membri) con la presenza di metà dei membri e con una maggioranza dei due terzi dei deputati del Nazionalrat. Solamente per la revisione totale della carta costituzionale è obbligatorio richiedere un referendum confermativo a differenza della revisione parziale.
Le garanzie costituzionali dei Länder Austriaci
Nella Costituzione Austriaca sono presenti garanzie straordinarie laddove si tenta di riformare quelle norme che toccano le competenze dei Länder e la loro rappresentanza politica nello Stato Federale di Vienna. La norma dei Länder è in forza all’art 3 comma 2 della costituzione in cui delinea le modifiche territoriali degli stati federati. Ogni modifica territoriale può avvenire soltanto l’approvazione di leggi costituzionali identiche allo statuto del Land interessato alla riforma territoriale. Leggi o disposizioni costituzionali contenute in disegni di legge ordinarie che ridisegnino o limitino la competenza legislativa ed esecutiva dei Länder sono sottoposti all’approvazione sia del Consiglio Nazionale (Nazionalrat Camera Bassa;183 membri) ,in presenza di almeno la metà dei suoi rappresentanti e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi , sia del Bundesrat (Consiglio Federale, 62 membri) con le stesse modalità del Nationalrat.
Infine ,per modificare le disposizioni concernenti la rappresentanza del Bundesrat (art. 34 e art. 35 comma 4), deve essere approvata sia dal Bundesrat sia dalla maggioranza dei rappresentanti di almeno quattro Länder.
La Corte costituzionale Austriaca
La Costituzione dell’Austria ha stabilito l’esclusività del potere giudiziario allo Stato Federale. Il Potere giudiziario è totalmente indipendente da quello legislativo e da quello esecutivo. Per le questioni di garanzia costituzionale è presente una Corte Costituzionale.
I giudici sono nominati dal presidente federale in base a una proposta “secca” formulata dal Governo federale per il Presidente, il vice-presidente ,sei membri effettivi e tre supplenti; dalla Camera bassa per tre membri effettivi e due supplenti; dalla Camera Alta per tre membri e un supplente. Mentre la proposta dell’esecutivo è secca, i due rami del parlamento austriaco formulano delle liste in cui il Presidente Federale è chiamato a scegliere i giudici tra i candidati all’interno delle liste.
La corte è composta da 14 membri effettivi tra i quali Il presidente, il vice-presidente la metà dei membri titolari e supplenti sono eletti a vita . I Membri della Corte rimangono in carica a vita.Al 31 dicembre dell’anno in cui compiono settanta anni di età cessano di essere membri della Corte
La Costituzione proibisce categoricamente che membri del governo federale possono far parte della Corte e che i membri non possono essere scelti tra i membri del Nationalrat e del Bundesrat.
Francesco Cirillo