Padri gemelli, la Corte d’Appello non può andare oltre il proprio ruolo

di Redazione
3 Marzo 2017

L’oggetto della domanda proposta innanzi alla corte dai ricorrenti è la richiesta di riconoscimento di un provvedimento straniero con il quale il genitore-uomo non biologico dei due gemellini (figli dell’altro uomo e nati da utero in affitto con ovocita di altra donna) aveva ottenuto il riconoscimento anche della sua “genitorialità”.
In sostanza il tema trattato è solo riconoscere o meno e dunque ordinare o meno all’ufficiale dello stato civile italiano, ai sensi dell’art. 67/68 L. 218/95, di trascrivere il provvedimento straniero statuente la doppia genitorialità dei due uomini, negli atti dello stato civile, poiché l’ufficiale – ndr il sindaco – in via amministrativa inizialmente ed ordinariamente intrapresa, aveva rifiutato di procedere, sul presupposto che detto atto fosse contrario all’ordine pubblico.

Il Procuratore della Repubblica (che nei procedimenti di tale genere è chiamato a vigilare sul servizio di stato civile), appoggiando la posizione assunta dall’Ufficiale dello stato civile, si è ampiamente opposto alla trascrizione della sentenza straniera, chiedendo il rigetto della richiesta, poiché:
1) il secondo genitore non era legato ai bambini da nessun vincolo genetico;
2) la legge 40/2004, richiamata in analogia dai ricorrenti, consente e disciplina la procreazione assistita solo tra genitori di diverso sesso, giungendo a vietare e punire come reato le ipotesi di maternità surrogata;
3) infine perché il diritto del minore può essere salvaguardato attraverso lo strumento dell’art. 44 l. 184/83, che prevede la possibilità per il coniuge di adottare il figlio, anche adottivo, dell’altro.

La Corte di appello, superando le eccezioni poste dalla Procura, sembra andare di gran lunga oltre i limiti istituzionali del proprio ruolo di attuatore di norme, giungendo a colmare il vuoto legislativo generato dalla mancata approvazione dell’originario testo della Cirinnà e, sotto diversi aspetti, anche a contraddire il disposto di altri testi legislativi (L. 40/04).
La pronuncia in oggetto fa leva su tre elementi chiave:
il primo è che la domanda posta non consente al giudice nazionale di vagliare il diritto o meno del secondo genitore a essere considerato tale, essendo stato il problema risolto da altra corte straniera in senso positivo. Dunque non è in discussione che il secondo uomo sia anch’esso genitore dei bambini, pur non avendo con loro nessun legame biologico.
Il secondo è che dovendo unicamente vagliare se riconoscere o meno la sentenza straniera relativa alla doppia genitorialità, l’unico elemento da ricercare ai fini di tale decisione è dettato dal rispetto del principio generale di “ordine pubblico”;
il terzo è il concetto di ordine pubblico che la Corte italiana ha assunto a riferimento onde comprendere se la sentenza straniera fosse o meno a esso conforme.

In pratica, secondo l’art. 67 della legge 218 del 1995, quando manchi l’ottemperanza alla sentenza straniera o si contesti la sussistenza dei requisiti cui è subordinato il riconoscimento, si attua il controllo giurisdizionale dei requisiti dalla Corte d’Appello con una competenza eccezionale in unico grado, il cui unico limite è dettato dal concetto di ordine pubblico, ovvero il principio di matrice esclusivamente giurisprudenziale, suscettibile di vasta interpretazione, inteso in via non esaustiva come l’insieme delle regole etiche, morali e politiche indispensabili al vivere civile di ogni stato.

La Corte di Trento ha accolto il ricorso in quanto:
a) il concetto di ordine pubblico adottato è quello fatto proprio dalla Corte di cassazione secondo il quale esso è l’insieme di norme che nessun legislatore ordinario può sovvertire;

b) in ragione di ciò (così come imposto dalla Covenz. Sui diritti del fanciullo di new york e da quelle di Strasburgo) l’interesse del minore a conservare lo status di figlio riconosciutogli con un atto straniero validamente formatosi, pur se da non intendersi quale valore assoluto, è un interesse superiore a quello imposto dalle norme a presidio del comune senso di ordine pubblico di rilievo nazionale (favor filiationis), poiché nel caso non contrasta con nessun diritto o interesse di rilievo costituzionale di pari o superiore grado

Riassumendo:
in analogia a quanto già oggetto di pronuncia della Corte di Cassazione (19599/16), il riconoscimento (all’estero) della doppia genitorialità a persone dello stesso sesso, che nel nostro paese sarebbe una violazione di norme vigenti (l. 40/04 che riconosce la legittimità della procreazione assistita solo tra persone di sesso diverso), cede il passo davanti al favor filiationis poiché tra i due, il secondo è un principio sovraordinato e di maggior valore, da tutelare anche contro il dettato normativo nazionale.

Al di là dei dati tecnici quello che emerge è che con la “scatola vuota” dei “diritti” da riempirsi a piacere, si introduce un cavallo di Troia nel sistema dei delicati equilibri posti dal sistema normativo italiano e si affida al potere interpretativo flessibilissimo dei tribunali il ruolo di supplente del legislatore, poiché, come nel caso, il giudice ha sostanzialmente abrogato una norma dell’ordinamento nazionale ed infranto altri principi di rango quanto meno pari a quello apparentemente salvaguardato, contraddicendo, peraltro, la giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo, che nella pronuncia dello scorso 27 gennaio 2017, aveva per espresso riconosciuto il diritto del Giudice italiano a negare la genitorialità ad una coppia eterosessuale che aveva avuto un figlio con la procedura dell’utero in affitto all’estero, per l’assenza di un “legame biologico” con il bambino

Avv. Sara Giampietri /Centro Studi di Rete Liberale